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quale tagli quel membro, e lo getti fuori del corpo, o perchè si faccia volontariamente separazione dal cattolicismo. Senza questa o volontaria separazione, o sentenza pubblica, sussistono i vincoli esterni della comunione, onde si verifica che lapides esse cernuntur ; questi vincoli, esterni, e pubblici bastano per conservare quell' ecclesiastica giurisdizione che già si aveva, e per acquistarne di nuovo. E perciò la dottrina sopraesposta di non darsi lo Spirito Santo per mezzo dei sacramenti, non si deve intendere se non di quegli eretici o scismatici che siano dal legittimo giudice dichiarati tali, anatematizzati; ovvero che facciano spontanea e pubblica separazione dalla Chiesa cattolica.

396. Ciò s'intenderà facilmente considerando che la Chiesa ha per carattere essenziale non solamente l'unità, ma ancora la visibilità. Il ministero pubblico giurisdizionale della Chiesa siccome si conferisce dai superiori per atti espressi ed esterni, così non può togliersi se non dai superiori per atti pure esterni ed espressi. Se la invalidità di tal ministero si facesse dipendere da delitti o secreti o non pubblici, la Chiesa resterebbe esposta a divenire o invisibile, o almeno incerta nel suo ministero necessario per la salute degli uomini. E se la detta invalidità si facesse dipendere anche da delitti pubblici, ma non dichiarati tali, e castigati per sentenza pubblica di leggittimo giudice, si introdurrebbe il disordine di rimetterne il giudizio al pensarc sempre vario ed incostante degli uomini. Di questi già si sà che tante sono le

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sentenze quante le teste. Non vi è verità, tanto chiaro, che non trovi molti difensori, e negatori rispettivamente. Dunque standosi al giudizio de' privati individui si esporrebbe la Chiesa ad uno scompiglio enorme, facendosi le pecore giudici dei loro pastori, e introducendosi una fastidiosissima e sediziosa incertezza circa le cose più importanti per la salute delle anime. Per separare dunque un eretico, o uno scismatico anche dai vincoli esterni della Chiesa, è necessaria la pubblica sentenza di legittimo giudice. Si eccettui il caso di separazione volontaria e notoria dalla Chiesa Cattolica, perchè questa certamente basta a rompere tutt'i vincoli. In questo caso sono i luterani, i calvinisti ed altri, ai quali si può dire de ore tuo te judico, serve nequam. (Luc. XIX. 22. )

397. In prova di ciò che si è detto, fa la condotta tenuta da S. Cirillo Alessandrino nel quinto secolo nella causa di Nestorio. Benchè fossero certe, notorie e pubbliche l' ereticali bestemmie di Nestorio contro di Gesù Cristo, e la sua SSma Madre, tuttavia S. Cirillo, ed i vescovi cattolici, non ruppero all' esterno la comunione con lui, nè lo trattarono come uno scismatico vitando, ma deferirono la cosa al Papa S. Gelestino aspettando da lui la sentenza, se dovevano, o nò seguitare a comunicare con Nestorio, come può vedersi da una lettera del suddetto S. Cirillo riportata dal P. Coustant fra le lettere di S. Celestino (Epist. VIII). Ab illius tamen communione palam et aperte nosmeptipsos non prius divellimus, quam haec pietati tuae indicaverimus. Digneris igitur nobis EPISC. T. II.

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declarare quid tibi videatur, et utrum aliquando cum illo communicare oporteat, an libere denuntiare neminem cum eo, qui talia sentit ac docet, communicare. (n. 7.). Il generale Concilio Efesino citò tre volte Nestorio ad intervenire al concilio come ogni altro vescovo prima che gli fosse pronunziata la sentenza declaratoria delle sue eresie, e condannatoria di deposizione. Negli atti del concilio lateranense sotto S. Martino I. papa e martire, dopo essersi letta una lettera sinodica di Vittore vescovo di Cartagine, nella quale si parla di Paolo vescovo di Costantinopoli eretico monotelita, il Papa lodò il zelo insieme, e l'umiltà di Vittore. Lodò lo zelo, perchè deferì alla Se de Apostolica le eresie di Paolo; lodò l'umiltà, perchè non trattò Paolo come separato dalla sua comunione prima d'averne la sentenza dal Papa medesimo. Humilitatem autem competenter, minime praesumens abrogatum eumdem Paulum habere, sed consacerdotem appellans, donec judicium de eo nostrae Apostolicae auctoritatis, hoc est Principis Apostolorum Petri, cognoscant. (Lab. Tom. VI. col. 157.) Eppure l'eresia di Paolo era notoria e manifesta a

tutti.

398. Insigne a questo proposito è un canone del concilio ecumenico VIII. (act. X. can. X.) e prego i miei lettori a ponderarlo attentamente. Iuste, et competenter haec sancta et universalis Synodus definit et statuit, quod nullus laicorum, vel monachorum, aut aliquis ex catalogo clericorum, ante diligentem examinationem, et synodicam sententiam

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a communionè se separet proprii Patriarchae, licet criminalem quamlibet causam ejus se nosse praetendat, sed neque recuset nomen ipsius referre inter divina mysteria vel officia. Similiter autem Episcopos, vel Presbyteros, qui in exterioribus civitatibus, et regionibus sunt, erga proprios Metropolitas affectare mandamus: quod etiam circa Patriarcham suum facere Metropolitas oportet. Si vero quis adversus sanctam synodum deprehensus fuerit agere, siquidem Episcopus, aut clericus est, ab omni sacerdotali operatione decidat, et honore : Monachus autem, aut laicus segregetur ab omni ecclesiastica communione, ac collegio, quousque conversus per poenitentiam recipiatur. (Lab. Tom. VIII. ' .col. 1132.)

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399. Questa savissima disposizione di un concilio ecumenico è troppo necessaria per impedire lo scompiglio e gli scismi quando fosse lecito separarsi dalla comunione de' proprii Superiori, ed anche degli altri fratelli in Gesù Cristo, per delitti anche di eresia, che si pretenda esser pubblici, licet criminalem quamlibet causam eorum qui se nosse praetendat. Bisogna prima che sia esaminato il fatto preteso con grande diligenza, ante diligentem examinationem ; questo esame non tocca ai privati di farlo bisogna poi ancora aspettare la sentenza del superiore, ante synodicam sententiam. Chiunque farà contro questa legge è degno di gravissimo castigo. E quantunque questo canone parli espressamente dei vescovi, e dei preți verso i propi Metropolitani, e Patriarchi; tutta

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via comprende realmente tutti i cristiani, poiché -condanna anche i monaci, e i laici se contravengono a tale disposizione.

400. Da questo canone e dagli altri monumenti riferiti, si vede che debba pensarsi della distinzione tra la notorietà di fatto, e la notorietà di diritto. Questa seconda è quando il legittimo giudice ha pronunziata la sua sentenza per cacciar fuori dalla Chiesa l'eretico, 0 lo scismatico, o il peccatore, caduto in scomunica questa certamente basta a rompere tutti i vincoli esterni. Ma la notorietà di fatto da se sola non basta a rompere i vincoli esterni, tolto il caso che la notorietà cada sopra la volontaria separazione dalla Chiesa cattolica, poichè allora chi segregat seipsum, come parla l' Apostolo S. Giuda, non ha bisogno d'altra sentenza per esser tenuto e trattato da scismatico.

ARTICOLO IX.

Come si faccia Scisma

401. L'eresia porta sempre seco anche lo scisma, l'ere

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sia rompe l'unità della Chiesa nel punto
punto fondamentale
che è la fede: unum corpus, una fides, unus Deus,
dice S. Paolo. Negli effetti già esposti dello scisma i
SS. Padri comprendono sempre anche gli eretici.
£ 402. Ma è curiosa il sentire i seguaci della dottri
na di Quesnello. protestarsi altamente di essere uniti
al centro della cattolica unità. La dottrina di Quesnel-
lo è stata solennemente condannata, anche colla qua

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